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Indice -
Addetti pubblici esercizi - Agenti e rappresentanti - Collaborazioni - Arte
e Cultura - Animazione e Spettacolo - Impiegati - Operai - Operai
Specializzati - Operatori informatici - Comunicazione e Multimedia
Medicina e Ricerca - Estetica e Acconciature - Edilizia - Pubbliche relazioni -
Editoria e Pubblicità - Quadri e dirigenti - Scuole ed istituti - Lavori
socialmente utili - Addetti ai servizi ecologici - Servizi vari
Lavoro
a tempo indeterminato.
L'assunzione a tempo pieno e indeterminato è regolamentata (come la maggior
parte delle altre forme contrattuali) dai cosiddetti "Contratti
nazionali di categoria". Ogni categoria economica italiana si è
infatti dotata di un suo contratto, che dovrebbe essere applicato da tutte le
aziende di quel settore.
In pratica, in Italia esistono centinaia di Contratti collettivi nazionali
(un vero e proprio primato mondiale), che se da un lato portano un certo equilibrio
all'interno di un settore economico, dall'altro creano non poche difficoltà
di interpretazione sulla scelta del contratto stesso. Ad esempio, nel settore
della telefonia mobile, anche i maggiori operatori applicano contratti diversi:
dal metalmeccanico, al telefonico, dal commercio ai servizi.
Altra attenta considerazione, al momento della firma di un contratto, merita l'inquadramento
offerto: quale livello retributivo o professionale? E' pressoché
impossibile trovare due aziende dello stesso settore, dove si applica lo stesso
contratto, che in realtà offrano inquadramenti identici a parità di compiti
effettivamente svolti...
Lavoro
a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a termine
sono concesse dalla legge soltanto in alcuni casi, esplicitamente indicati nei
Contratti nazionali di categoria. In genere, questa possibilità è ammessa nei
lavori cosiddetti "stagionali" o quando sono necessarie sostituzioni
di lavoratori assenti.
La data di scadenza del rapporto deve risultare da un contratto scritto.
Deve trattarsi di una data precisa o comunque collegata ad un evento particolare
(ad esempio, il rientro del lavoratore assente).
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta
(diversamente, l'assunzione si trasforma per legge in tempo indeterminato).
Se la durata del contratto a tempo determinato non è superiore ai quattro mesi
nell'arco dello stesso anno, il lavoratore conserva l'iscrizione e la posizione
in graduatoria nelle liste del collocamento pubblico. (Vedi approfondimenti).
Lavoro
temporaneo-interinale
Il lavoro temporaneo, concretamente
introdotto in Italia nel gennaio del 1998, costituisce una delle principali
innovazioni del nostro mercato del lavoro. Dopo una iniziale fase di
assestamento e verifica della legge (come sempre farraginosa e troppo rigida)
questa forma contrattuale sta conoscendo un enorme sviluppo, grazie ai concreti
risultati che ha già permesso di raggiungere e alle sue enormi potenzialità.
Anche in Italia, il lavoro temporaneo (nato negli Usa negli anni '50) si è
rivelato utile non solo agli interessi delle aziende, ma anche a quelli
dei lavoratori, soprattutto i più "deboli": i giovani alla
ricerca di un primo impiego, le donne che desiderano entrare o rientrare
sul mercato del lavoro, i disoccupati che devono ricollocarsi e, in
attesa di una sistemazione definitiva, non possono o non vogliono permettersi di
rimanere inattivi. Esistono anche lavoratori temporanei "professionisti",
cioé persone che desiderano lavorare soltanto in determinati periodi dell'anno
o della loro vita (per esempio, gli studenti d'estate o le casalinghe quando la
famiglia deve sostenere investimenti straordinari...)
Infatti, il lavoro temporaneo consente di trovare più facilmente un
lavoro, di ricevere un'apposita formazione per reinserirsi sul mercato o
specializzarsi, di presentare la propria candidatura a diverse società
autorizzate senza concedere esclusive, di conoscere nuove realtà
aziendali che potrebbero poi assumere il lavoratore a tempo pieno
(statisticamente, in Italia questo passaggio avviene nel 20% dei contratti
interinali)
La fornitura di lavoratori temporanei può essere effettuata esclusivamente
dalle società autorizzate dal Ministero del lavoro, realtà da non confondere
con tutte le "cooperative di lavoro" largamente diffuse in Italia
prima dell'introduzione dell'attuale normativa. L'elenco completo delle
società di lavoro temporaneo autorizzate è presente alla pagina "Società
di lavoro temporaneo interinale" dove sono riportati i link alle società
che effettuano questo tipo di servizio.
Per i lavoratori, il servizio offerto dalle società autorizzate è tassativamente
gratuito.
Il contratto di lavoro temporaneo (a differenza del rapporto di
"socio" delle cooperative di lavoro sopra citate) garantisce al
lavoratore il diritto ad una retribuzione del tutto simile a quella dei colleghi
assunti a tempo indeterminato, oltre al versamento di tutti i contributi
previdenziali.
Il lavoro temporaneo può essere utilizzato dalle aziende per sostituire
lavoratori assenti, per coprire qualifiche non previste dall'organico
aziendale, e in altri casi previsti dai contratti collettivi di categoria. Non
può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, per lavori
pericolosi e per sostituire lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi. (Vedi
approfondimenti).
Formazione
lavoro
Per i datori di lavoro è divenuto
estremamente semplice richiedere e ottenere l'autorizzazione ai cosiddetti "progetti
di formazione e lavoro", che prevedono vincoli e controlli molto
leggeri, oltre ad elevati risparmi economici e sgravi contributivi.
Ecco i motivi principali che hanno contribuito alla larghissima diffusione di
questa forma contrattuale.
I limiti di età (dai 16 ai 32 anni) sono elevati in alcune aree del sud
Italia, mentre per la categoria dei profughi sono inesistenti.
La durata del contratto di formazione e lavoro può variare dai 12 ai
24 mesi, sono possibili periodi di prova ma anche casi di proroga dello
stesso contratto. Alla scadenza del contratto, il rapporto può essere confermato
a tempo indeterminato (e questo avviene nella maggior parte dei casi). La
conversione può avvenire anche prima della scadenza, e in questo caso il datore
di lavoro conserva il diritto agli sgravi fino alla scadenza originaria.
Oltre che attraverso le inserzioni di Lavoro e Professioni, le opportunità di
assunzione con contratto di formazione e lavoro possono essere verificate presso
le Commissioni regionali per l'impiego, cioè l'organismo che presso ogni
Direzione regionale provvede ad autorizzare i progetti presentati dalle aziende.
In alcune regioni italiane, l'elenco dei progetti approvati è di pubblico
dominio, e diffuso attraverso i servizi pubblici all'impiego. (Vedi
approfondimenti).
Apprendistato
I giovani che intendono entrare subito nel mercato del lavoro possono assolvere
l'obbligo formativo in Apprendistato. Si tratta di un contratto di lavoro
speciale, che ha l'obiettivo di far conseguire all'apprendista una qualifica
attraverso un percorso di formazione che si realizza prevalentemente in azienda,
la quale a sua volta ottiene in compenso agevolazioni contributive; inoltre gli
apprendisti in obbligo formativo partecipano ad attività di formazione esterna
della durata di circa 240 ore l'anno, organizzate da centri di formazione. Tali
attività sono finalizzate a sistematizzare le competenze acquisite attraverso
la pratica lavorativa, consolidando le conoscenze di base e trasversali. I
giovani che hanno assolto l'obbligo formativo in apprendistato possono, previa
verifica del possesso di alcune competenze di base, accedere ai percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Dovrebbe essere quindi
un’ottima possibilità data ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro ed
ottenere una qualifica.
L'apprendistato può riguardare sia operai che impiegati in tutti
i settori economici. E' esclusa la sua applicazione quando il lavoro
da svolgere è elementare e dunque non richiede tempi di apprendimento e
qualifiche professionali specifiche.
I limiti di età sono elevati a 26 anni nel sud Italia, mentre nel
settore dell'artigianato l'età può essere elevata fino a 29 anni, ma
soltanto nel caso di qualifiche ad alto contenuto professionale. Per i portatori
di handicap, questi limiti sono elevati di ulteriori due anni.
La durata del contratto di apprendistato deve essere compresa fra i 18
mesi e i 4 anni. Durate diverse sono previste nel settore dell'artigianato.
Al termine del periodo di addestramento, l'apprendista deve sostenere una prova
di idoneità per ottenere la qualifica professionale. Il datore di lavoro può
confermare il lavoratore, applicando il contratto a tempo indeterminato,
o anche rinunciare alla prosecuzione del rapporto (oltre un certo limite
di rinunce, non è però possibile assumere nuovi apprendisti)
La retribuzione degli apprendisti può crescere, dall'inizio alla fine
del rapporto, dal 58% fino all'85% della retribuzione prevista per il personale
qualificato. Per le aziende, sono previsti versamenti contributivi molto bassi,
vicino all'esenzione.
Per
ulteriori informazioni sul contratto di apprendistato vedi approfondimenti.
E' anche
possibile rivolgersi al Centro per l'impiego più vicino, agli Uffici di
Informazione e Orientamento degli Assessorati alla Formazione provinciali o
regionali.
Collaborazione
professionale
Le aziende tendono a proporre in maniera sempre più frequente rapporti di
collaborazione professionale, piuttosto che le tradizionali assunzioni, perché
si tratta di forme meno costose e più flessibili. Molto spesso, però,
è il carattere stesso del rapporto che impone la collaborazione
professionale (ad esempio, nel settore della rappresentanza plurimandataria).
E' però sempre più diffusa, anche fra i lavoratori, la preferenza verso queste
forme di rapporto, sicuramente meno tutelate (si è ancora in attesa di
una legge che regolamenti i diritti dei cosiddetti "lavoratori
atipici"), ma che procurano altri vantaggi: maggiore libertà di
azione e gestione del proprio tempo, gestione contemporanea di diversi rapporti
di lavoro, parziale svincolamento rispetto alle normative previdenziali
obbligatorie che, al giorno d'oggi, molto pretendono e poco o nulla promettono
di buono per il futuro (meglio ricorrere a forme previdenziali private più
confortanti).
Il confine, in verità spesso male interpretato, fra il lavoro
dipendente e la collaborazione professionale può essere individuato
solamente "sul campo": in linea di massima una collaborazione è
autonoma quanto presenta senza ombra di dubbio due caratteri:
a) non esiste vincolo gerarchico (si affida un compito che il
collaboratore svolge in autonomia, dovendo rispondere soltanto dei risultati,
nei tempi concordati).
b) non esiste orario di lavoro (eventuali tempi concordati devono
riguardare soltanto il termine ultimo entro il quale il collaboratore deve
portare a termine il compito affidato). Nel dubbio, il pretore del lavoro
eventualmente chiamato in causa non esita ad esprimere un giudizio favorevole
al lavoratore.
Oltre al rapporto di agenzia, regolamentato da specifiche leggi in
materia, le collaborazioni professionali sono divise dal fisco (e non da
leggi di lavoro: curioso, vero?) fra due diverse categorie: le collaborazioni occasionali
e le collaborazioni coordinate e continuative.
Le collaborazioni occasionali si distinguono perché, anche se prolungate
nel tempo, riguardano la realizzazione di un solo obiettivo assegnato. Sono
soggette ad una "ritenuta d'acconto" (20% sul compenso lordo)
effettuata direttamente dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà poi pagare
Irpef ed altri balzelli statali in base al proprio reddito complessivo (scontato
del 20% già versato dal datore di lavoro).
Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dalla
prosecuzione nel tempo di una prestazione professionale che si ripete e si
rinnova. Il lavoro può essere svolto anche presso l'impresa, ma sempre senza
orari prestabiliti e vincoli di subordinazione. Può essere concordato un
vincolo di esclusività. Questa forma contrattuale, oltre alla ritenuta
d'acconto Irpef, prevede obbligatoriamente anche una trattenuta
(attualmente del 12%) che deve essere versata ad un ente previdenziale (Inps
o altro).
Lavoro
part-time
Con il contratto part-time l'attività lavorativa può essere svolta ad orario
ridotto, scaglionato nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Gli
orari possono essere modificati con preavviso da parte del datore di
lavoro.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, i lavoratori a tempo parziale
hanno un diritto di precedenza. Se il datore di lavoro richiede una
trasformazione da part-time a tempo pieno è necessario l'accordo fra le
parti.
Retribuzioni, ferie, maternità, malattie e altri diritti sono in tutto
simili (proporzionati per quanto riguarda il salario) a quello dei colleghi
assunti a tempo pieno.
I lavoratori part-time possono anche iscriversi ad una specifica lista
presso gli uffici pubblici di collocamento. (Vedi approfondimenti)
Socio-lavoratore
Anche dopo l'introduzione del lavoro temporaneo in Italia, il fenomeno
delle cooperative (peraltro, nato proprio perché nel nostro Paese mancava una
legge che rispondesse alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro) ha
finora subito solamente un lieve calo, per diversi motivi:
a) nei primi due anni di applicazione, il contratto di lavoro temporaneo
non poteva essere utilizzato per le mansioni professionali più semplici;
limite finalmente scomparso dal dicembre del '99
b) molte aziende ritengono ancora più "conveniente",
cioè meno costoso, affidarsi alle cooperative di lavoro, piuttosto che alle
agenzie di lavoro temporaneo; considerazione spesso erronea, perché le
mansioni affidate rischiano di uscire dai confini legali, e causare pesanti
multe
c) non mancano le cooperative corrette, che offrono ai lavoratori
un servizio di concreto ed a volte insostituibile valore sociale.
I soci-lavoratori non sono tutelati dallo Statuto dei lavoratori e tutte
le caratteristiche del rapporto (retribuzione, ferie, liquidazioni, contributi,
cessazione del rapporto) sono affidati a regole interne, contenute nello
statuto della cooperativa.
Spesso il socio-lavoratore è sottopagato e vanta soltanto sulla carta i
diritti riservati ad un vero e proprio socio: per legge, è obbligatorio il
versamento di una quota associativa (il minimo è fissato in 50mila lire)
che difficilmente garantisce il diritto di partecipare alle decisioni
strategiche, ma consente soltanto di essere avviati ad una attività lavorativa.
Lavoro
a domicilio
Il lavoro a domicilio, regolato dalla legge n. 877/73, prevede che le
aziende interessate a questa forma di collaborazione siano iscritte in uno
speciale registro presso la Direzione provinciale del lavoro.
I lavoratori devono aprire la partita Iva e possedere il cosiddetto "libretto
di controllo", che sostituisce la busta paga, dove sono riportati
qualità e quantità di lavori e compensi.
Quelli descritti nell'introduzione, sono i
requisiti richiesti dalla legge per poter operare nel settore del lavoro a
domicilio. Purtroppo non soltanto la legge non garantisce la correttezza
dei rapporti fra azienda e lavoratori, ma molto spesso le aziende operano
completamente al di fuori dalla legge, ed anzi propongono vere e proprie truffe.
Per questo motivo, Lavoro e Professioni tenta di effettuare una rigorosa
selezione delle opportunità di lavoro a domicilio, richiedendo agli
inserzionisti alcuni documenti che possano garantire almeno la regolarità
formale dell'inserzione. Anche questi accorgimenti, però, si rivelano spesso insufficienti
e soltanto la collaborazione dei lavoratori può permettere di
individuare le aziende scorrette e dunque non accettare nuove inserzioni.
In ogni caso, soprattutto in alcuni settori, come quello tessile, meccanico
e della componentistica elettronica, non mancano opportunità che possono
venire incontro alle esigenze di lavoratori che, per diversi motivi,
preferiscono dedicarsi ad una attività a domicilio. (Vedi approfondimenti).
Il
lavoro di agenzia
Il contratto di
agenzia (disciplinato dagli artt. 1742 e 1753 del Codice Civile e dalla
direttiva Cee n° 53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica
l'assunzione, da parte di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione
di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo
(l'impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di una retribuzione, in una
zona e in un territorio o, ancora, in un dato settore di mercato preliminarmente
stabiliti dal preponente. (Vedi
approfondimenti)
Telelavoro
Le caratteristiche che contraddistinguono la nuova forma di collaborazione
definita "telelavoro" (in via di sviluppo anche in Italia) possono
sintetizzarsi in tre punti:
- distanza dall'ufficio
- impiego di una nuova tecnologia (telefono, computer, internet,
eccetera)
- facilità di comunicazione con l'ufficio.
(Vedi approfondimenti e Link utili).
Stage e
borse di studio
Lo stage (che la legge in materia n. 196/97 definisce "tirocinio formativo
e di orientamento") è un periodo di formazione "sul campo"
che si trascorre in una determinata azienda durante o al termine degli studi.
Possono usufruire delle opportunità di stage gli studenti della scuola
superiore, degli istituti professionali e delle università, i lavoratori
disoccupati o in mobilità, i portatori di handicap.
Lo stage non costituisce rapporto di lavoro. Lo stagista è solamente un ospite
dell'azienda, che è tenuta esclusivamente a sostenere l'onere
dell'assicurazione per la responsabilità civile.
Le opportunità di stage sono sono segnalate dagli "uffici stage" di
diverse università e enti di formazione nazionali, o direttamente
dalle aziende.
Consulta i link utili per le relative informazioni. (Vedi approfondimenti).
Corso
di formazione
I corsi di formazione professionale, ovviamente, non sono concrete opportunità
di lavoro. Rappresentano però un completamento della formazione già
acquisita ad ogni livello: dai lavoratori privi di scolarità a quelli che
necessitano di un ricollocamento, dai neodiplomati ai neolaureati, a tutti i
lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie deboli" del mercato
del lavoro
La formazione professionale è caratterizzata da momenti di formazione
teorica ma anche di vero e proprio apprendimento sul campo,
attraverso tirocini aziendali.
Per informazioni più specifiche è possibile consultare i link utili
alla pagina apposita.
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